Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento, si riscontra quanto segue:
CHIARIMENTI TECNICO-URBANISTICI:
1) Chiarire la consistenza catastale e reale del LOTTO n. 2
• La Perizia tecnica di stima redatta dal Geom. Borgia allegata nei documenti tecnici del LOTTO N. 2, nel paragrafo - Consistenza e capacità edificatoria – attesta che la superficie catastale complessiva del suolo edificatorio, oggetto della perizia è di mq 9.870,00;
• Tale superficie non sembra essere confermata dall’elaborato - Rilevo GPS sovrapposto alla Mappa Agenzia Entrate 30/07/2024 - allegato al Bando, in cui alla superficie catastale della particella 383 viene sottratta la porzione ricadente nella viabilità esistente, Viale Tratturo del Carmine;
• La consistenza del LOTTO N. 2 individuata nella D.C.C. n. 42 del 29-07-2025, quale Sub Comparto 1, risulta essere pari a mq 11.460;
Alla luce delle discordanze evidenziate è necessario chiarire la consistenza catastale e reale del LOTTO N. 2.
RISPOSTA: La perizia di stima redatta e allegata al bando, è stata predisposta sulla base della documentazione tecnica al momento della predisposizione della stessa disponibile. Nel merito, occorre precisare che sono in corso di definizione le procedure di frazionamento delle aree, redazione tipi mappali e accatastamento degli immobili insistenti nell’area oggetto di vendita. A tal proposito le aree ricadenti nel lotto di vendita, nonché sub comparto 2 della deliberazione di C.C. n. 42 del 29/07/2025 ricomprende tutte le particelle catastali che ricadono in zona omogenea CB5 per la quale l’amministrazione comunale ritiene di dover stralciare le porzioni di suolo che attualmente ricadono in strade e/o marciapiedi.
Pertanto è possibile asserire che la superficie complessiva dei suoli oggetto di vendita, come riportato anche nella deliberazione di C.C. n. 42/2025 pari a mq 11.460,00, le cui volumetrie realizzabili, secondo gli indici di edificabilità, saranno realizzabili nell’area di vendita al netto di quelle che sono strade e marciapiedi già esistenti. Quindi la superficie fondiaria sarà quella al netto di strade e/o marciapiedi, ma la volumetria realizzabile è quella derivante dalla superficie complessiva del sub comparto 2.
2) Chiarire la presenza della VIABILITA’ DI PRG tra la particella 98 e il LOTTO N. 2
• Nella Tavola 22 del PRG vigente, tra la particella 98 e il LOTTO N. 2 sembra esservi una viabilità di piano; tale viabilità non appare invece nella Tav. 01- Stralcio di PRG - allegato alla D.C.C. n. 42 del 29-07-2025;
Alla luce della discordanza evidenziata occorre un chiarimento relativo alla previsione della viabilità di piano suindicata.
RISPOSTA: come anche indicato nell’elaborato grafico relativo all’area di massimo ingombro, per questa amministrazione è vincolante solo la parte relativa alla strada che dal mare conduce verso l’alto del comparto e non altre traverse interne allo stesso. Quelle graficamente rappresentate nella Tavola 22 del vigente PRG, sono riportate nelle NTA come semplici indicazioni ottimali proposte dal redattore dello stesso piano, ma non prescrittive rispetto alle eventuali soluzioni che dovranno essere oggetto di proposta di piano attuativo del sub comparto 3 che non incide, in nessun modo, sul sub comparto 2 e del relativo lotto di vendita.
3) Chiarire la capacità edificatoria del LOTTO N. 2 e Destinazione
• La Perizia di stima redatta dal Geom. Borgia allegata al LOTTO N. 2, nel paragrafo - Consistenza e capacità edificatoria - attesta che, applicando l’indice comprensoriale di 0,65 mc/mq alla superficie catastale di 9.870,00 mq, la volumetria complessiva realizzabile sia pari a mc 6415,50. Aggiunge poi “Della volumetria massima eseguibile, occorre precisare che il 37% del totale, quindi 2.373,74 mc sono destinabili ad edilizia residenziale mentre il restante 63% pari a mc 4.041,76 per edilizia destinata a servizi privati di uso pubblico”.
• La D.C.C. n. 42 del 29-07-2025 attribuisce al LOTTO N. 2 - Sub Comparto 1 - i seguenti parametri: superficie mq 11.460, con Indice Comprensoriale di mc/mq 0,65, Volume a Servizi di 7.449,00 mc e Volume Residenziale mc pari a 0,00;
Alla luce di queste discordanze è necessario chiarire quale sia la capacità edificatoria del LOTTO N. 2 – Comparto 1 e la sua destinazione;
RISPOSTA: Con la Deliberazione di C.C. n. 42/2025 si è ribadito il valore edificatorio del sub comparto 2 della zona omogenea CB5. Già con la Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 23/12/2019 è stato approvato, tra le altre quanto di seguito riportato:
a) L’area di proprietà comunale individuata catastalmente al foglio 38 p.lle 22, 47, 383, 384, 385, 386, 387, 820, 821 e 998 che sarà oggetto di interventi di recupero del patrimonio esistente ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78, attraverso la redazione di idoneo planovolumetrico, con la possibilità di mantenere la destinazione ad attrezzature pubbliche o private di interesse pubblico (attività terziarie/commerciali) con l’obbligo di reperire e cedere all’interno di dette aree gli standard di cui all’art. 5 comma 2 del DM 1444/68 e le aree destinate alla viabilità;
b) Le aree rimanenti dell’insula CB5, al netto di quelle di cui al punto precedente, nelle quali lo strumento urbanistico esecutivo rispetterà gli indici ed i parametri stabiliti dal vigente PRG;
Pertanto la Delibera di C.C. n. 42/2025 riprende il concetto già definito dalla predetta deliberazione e richiamata anche nella valutazione peritale della stessa area oggetto di vendita.
Nello specifico, le volumetrie realizzabili, secondo gli indici di edificabilità delle aree oggetto di vendita del lotto n. 2 sono tutte a destinazione ad attrezzature pubbliche o private di interesse pubblico (attività terziarie/commerciali).
4) Chiarire se il LOTTO N. 2, come si legge nella D.C.C. n. 42 del 29-07-2025, sia dotato di sua propria capacità edificatoria destinata a servizi pubblici o privati di interesse pubblico (attività terziarie/commerciali) di mc pari a 7.449,00 (previa demolizione dei fabbricati esistenti) o se sia obbligatorio prevedere un intervento di “recupero del patrimonio esistente ai sensi dell’art. 31 della L.457/78 attraverso la redazione di idoneo planivolumetrico”;
Tale chiarimento risulta necessario poiché la richiamata L. 457/78, all’art. 31 elenca solo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
RISPOSTA: Si ribadisce il concetto precedentemente riportato, inoltre occorre aggiungere che gli immobili esistenti, se pur in stato di degrado fisico strutturale, hanno una volumetria complessiva da perizia pari a mc 7.900,00 circa evidentemente maggiore rispetto alla capacità edificatoria dell’intera insula del sub comparto 2 per la quale è possibile utilizzare la ristrutturazione edilizia e l’applicazione della Legge Regionale 36/2023 che consente: “il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;”
Occorre precisare che il Comune di Manfredonia ha in corso di adozione l’applicazione della predetta legge prossima a conclusione.
5) Chiarire se l’immobile da prevedere in progetto sul LOTTO N. 2 potrà essere ubicato all’interno della sagoma di massimo ingombro individuata nell’allegato al bando - Planimetria Ase Massimo ingombro - e se l’area individuata nel PRG vigente come zona F7bis sia stata di fatto ricompresa nel Sub Comparto 3, di cui alla D.C.C. n. 42 del 29-07-2025. Nella stessa Delibera si legge che il Sub Comparto 3 ha “l’obbligo di reperire le aree a standard relative all’intero comparto CB5 e di realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria previste per il comparto CB5”;
RISPOSTA: l’immobile da realizzarsi potrà certamente essere inscritto nella sagoma di massimo ingombro riportato nell’allegato al bando di vendita, ma la stessa è una semplice indicazione non esaustiva o vincolante.
Quanto riportato nella Delibera n. 42/2025 è riferita solo ed esclusivamente al sub comparto 3 e non riguarda, in nessun caso li sub comparto 2 oggetto di vendita, per il quale si dovranno garantire solo gli standard privati all’interno del lotto d’intervento.
6) Chiarire, alla luce del precedente punto 5), se la superficie del LOTTO N.2 – Comparto sub. 1- sia da intendersi come Territoriale e se debbano essere ceduti, oltre alla viabilità di piano anche gli standard di una possibile futura struttura Commerciale da insediare o se, invece, come riportato nella D.C.C. n. 42 del 29-07-2025, il sub Comparto 1 non ha “(…) l’obbligo di reperire e cedere all’interno di dette aree gli standard di cui all’Art. 5 comma 2 del DM 1444/68, ma solo le aree destinate alla viabilità”;
RISPOSTA: Quanto riportato nella Delibera n. 42/2025 è riferita solo ed esclusivamente al sub comparto 3 e non riguarda, in nessun caso li sub comparto 2 oggetto di vendita, per il quale si dovranno garantire solo gli standard privati all’interno del lotto d’intervento. Si conferma quanto detto precedentemente con l’obbligo di lasciare solo le aree destinate alla viabilità che dal mare conduce alla parte alta dell’area per una futura viabilità di piano.
7) Chiarire se è possibile insediare nel LOTTO N. 2, ex Documento Strategico del Commercio vigente, una Media Struttura di Vendita M2 per la vendita di generi alimentari e non, previo rilascio della relativa autorizzazione amministrativa;
RISPOSTA: Il piano strategico del commercio del Comune di Manfredonia, prevede la possibilità di realizzare strutture identificate come M2 (Media struttura di vendita) nelle zone omogenee “C”. L’area oggetto di vendita ricade nella zona omogenea CB5 e pertanto compatibile con tale tipologia di struttura.
8) Chiarire se l’iter autorizzativo dell’intervento nel LOTTO N. 2 prevederà il rilascio di un Permesso di Costruire Diretto o Provvedimento Autorizzativo Unico o se lo stesso debba essere preceduto da “idoneo planivolumetrico” e se tale elaborato possa essere presentato unitamente alla richiesta di PDC/PAU;
RISPOSTA: Per l’attività edilizia è possibile utilizzare direttamente lo strumento del Permesso di Costruire come previsto dal D.P.R. 380/01 che comprenderà anche la redazione di adeguato studio planovolumetrico.
CHIARIMENTI PATRIMONIALI:
9) Si richiede chiarimento in merito ai diritti della particella catastalmente identificata al Fg. 38 p.lla 820. Da visura camerale emerge che la proprietà “per l’area” è intestata al Comune di Manfredonia, ma la “proprietà superficiaria” è in capo al Sig. Di Noia Giacomo nato a Zapponeta il 19/04/1936. Si chiedono informazioni quindi sui reali diritti vantanti dal Sig. Di Noia e come gli stessi saranno cancellati pre-rogito.
RISPOSTA: per tale immobile era in corso un contenzioso legale già risolto con la rinuncia al giudizio da parte degli eredi DI NOIA. Sono in corso attività di volturazione del bene immobile al Comune di Manfredonia. Prima della stipula sarà allineata la visura catastale e l’immobile sarà libero da ogni vincolo giuridico.
10) Si richiede chiarimenti in merito al Fg. 38 p.lla 820 sub 3 che, non è menzionata del succitato Bando di alienazione seppur all’interno del lotto de quo, oggetto del presente avviso. Inoltre, da visure catastali si evince che sulla suddetta particella è presente un immobile di cat. A3 di proprietà della Sig.ra Ariostino Rosaria Rita Teresa (RSTRRR47M52D643Z) e della Sig.ra Lovasto Antonella (LVSNNL11D69D643P), la Sig.ra Ariostino risulta altresì usufruttuaria per ½ di tale bene. Si chiedono informazioni quindi sulla presenza di detta particella nel bando di gara e sui reali diritti vantanti dalle succitate signore e come gli stessi saranno cancellati pre-rogito.
RISPOSTA: per quanto concerne il sub. 3 riportato in visura del foglio 38 p.lla 820, trattasi di errore riportato in atto in fase di stipula da parte del Notaio Trombetta del 16/03/1989. Infatti l’immobile oggetto di atto era quello ricadente al foglio catastale del Comune di Manfredonia la foglio 39 p.lla 820 sub. 3, e non al foglio 38 come di fatto riportato e volturato.
Lo stesso immobile non esiste in loco e sono in corso di attuazione l’atto a rettifica del predetto atto di compravendita e la relativa voltura catastale. Prima del rogito lo stesso sarà definito e l’area sarà resa libera da ogni vincolo e/o problematica giuridica.
Manfredonia 03/11/2025 IL RUP
Geom. Francesco BORGIA